martedì 14 marzo 2017

Bici e Diritti: In tre sulla bici? Quando è lecito



"Incredibile, ieri, dopo essere stato investito da un auto, la polizia locale mi ha contravvenzionato, anche perché trasportavo, come tutte le mattine, i miei due figli a scuola, regolarmente posizionati sui seggiolini."  Francesco

Questa vicenda, così descritta, presenta subito il carattere della illiceità, di ciò che non è lecito. Infatti, si descrive come “regolare” il trasporto di due bambini su una bicicletta tradizionale e genera meraviglia l’intervento della polizia che sanziona questa procedura. Capovolgo subito la prospettiva quotidiana dicendovi che trasportare due bambini su una bici tradizionale, anche se su seggiolini conformi alle norme di legge, è una cosa irregolare, non possiamo farlo.

Il cosiddetto velocipede (la bici), come spesso mi piace dire, subisce il Codice della Strada, con le sue stranezze e le sue imposizioni. La nostra “carta delle regole”, all’art.182, comma 5, precisa che il conducente maggiorenne, su una bici tradizionale, può portare un solo bambino fino a otto anni d’età. Questa condizione è tassativa e non interpretabile in senso estensivo. La “ratio” è quella di considerare tale peso ulteriore una condizione destabilizzante per la conduzione del mezzo. Difatti, la prima parte del comma 5, specifica che è vietato trasportare altre persone (pluralmente inteso) sul velocipede (la bici) a meno che questo non sia appositamente costruito e attrezzato. Una cargo bike, per esempio, o un carrellino, ci consentono di ampliare il numero dei soggetti trasportati, pur restando nei limiti dimensionali richiesti dalla legge, 1,30 m di larghezza, 3,00 m di lunghezza, 2,20 m di altezza (art. 50, comma 2 C.d.S.) Tutto questo senza incidere, almeno secondo norma, sulla conducibilità del mezzo. Nel caso di specie, essere coinvolti in un sinistro mentre trasportiamo due bambini su una bici tradizionale, ci espone ad una probabile individuazione di corresponsabilità nella causazione dello stesso, perché abbiamo inciso negativamente sulla conducibilità della bici. Pertanto, subiremo una duplice sanzione: una diretta e sicura, per violazione delle norme citate, ed una successiva e probabile, per il sorgere di una componente risarcitoria parziale in favore dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro.
                                                      Avv.  Simone Morgana
                                                       Ufficio Legale Fiab

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