Bici e Diritti

La Fiab si occupa di tutelare gli utenti deboli della strada ed in particolar modo i ciclisti. Per fare questo ha sviluppato un sistema di competenze diffuse, legate sia all'aspetto tecnico della progettazione e dello sviluppo di proposte normative, sia all'aspetto legale e della tutela dei diritti di chi ha scelto la bicicletta come mezzo alternativo all'automobile.
Per queste ragioni è nato a livello nazionale l'Ufficio Legale Fiab, con lo scopo specifico di sviluppare un bagaglio di conoscenze tecnico giuridiche basate sullo specifico settore della mobilità ciclistica.
A livello locale ogni associazione può offrire il proprio sostegno agli iscritti, fornendo le informazioni necessarie per realizzare la concreta tutela, preventiva e successiva, dei diritti di chi si muove in bicicletta.
Fiab Gela ha un proprio sportello informativo sui diritti del ciclista ed è direttamente collegata all'Ufficio Legale nazionale Fiab. Questo per offrire sempre aiuto e assistenza a chi crede di avere subito un'ingiustizia mentre si muoveva sulla propria bici.
Le tematiche di seguito trattate dai nostri esperti riguardano, in maniera anche divulgativa, esempi pratici di tutela del ciclista e di sviluppo delle questioni di diritto connesse alla mobilità ciclistica.



La telecamera sulla bici e la prova in giudizio

" Ma se portassi con me una telecamera sempre accesa, in caso di incidente potrei usarla per tutelarmi?"

La domanda affascina il giurista e ci pone davanti all’ipotesi logica secondo la quale un supporto video può essere utile a provare le nostre ragioni. L’utilizzo di una piccola telecamera a bordo della bici è ormai cosa abbastanza comune tra chi pratica la mountain bike. Lo strumento registra la nostra uscita a fini turistici e solo in via incidentale può trasformarsi in vera testimonianza avente possibile valore probatorio.
In città la pratica non è diffusa, ma sul piano giuridico potrebbe diventare un valido aiuto contro i soprusi che il ciclista giornalmente si trova a subire quale utente debole della strada.
Ad assistere il pedalatore che intende tutelarsi con questo metodo è l’art.2712 del Codice Civile, che recita: “ Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, (…) e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o cose, formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. In termini processuali significa che il ciclista investito può fornire la prova video dell’incidente, che avrà pieno valore probatorio, a meno che controparte non affermi che tale rappresentazione non sia veritiera, disconoscendola. Ovviamente tale disconoscimento dovrà essere tempestivo (nei termini di legge) e supportato da adeguata motivazione, con l’indicazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Su questo la nostra Corte di Cassazione è stata sempre molto chiara.

Pertanto, utilizzare una piccola telecamera potrà certamente essere utile per far valere le nostre ragioni in giudizio, fermo restando che la nostra vena registica dovrà comunque affiancarsi ad una costante prudenza nella guida. Infatti, è meglio un video noioso che un sinistro fastidioso.

                                                                                    Avv. Simone Morgana
                                                                                      Ufficio Legale Fiab


Il pedone, il ciclista e la ciclabile



"Ho investito un pedone lungo una ciclabile, posso essere considerato responsabile?"

Le ciclabili ci fanno sentire sicuri, come se ci muovessimo in un territorio protetto. Eppure questo senso di protezione non può essere considerato totale. L’essere su una ciclabile ci impone comunque di procedere con prudenza e diligenza, visto che la bici è comunque un mezzo di trasporto. Questi concetti sono spesso dimenticati e siamo convinti che sulle ciclabili avremo sempre ragione in caso di incidente. Purtroppo non è così. Il nostro codice civile prevede per la circolazione dei veicoli la piena responsabilità di chi investe una persona (Art.2054), a meno che non si dimostri di avere fatto il possibile per evitarlo. Quello che importa è la dinamica dell’evento. Se mi trovo su una ciclabile in rettilineo, con ampia visibilità e in lontananza mi accorgo di un pedone che cammina, investendolo dovrò pagargli i danni. Questo perché anche se il pedone non doveva esserci io potevo benissimo evitarlo. Cosa diversa è l’evento imprevedibile: un pedone che all’improvviso, correndo, invade la ciclabile; che staziona all’uscita di una curva cieca, magari di sera. In queste situazioni è certamente più probabile avere ragione, ma non ne abbiate sempre la certezza, spesso una percentuale di corresponsabilità è in agguato. Ricordatevi che una cosa è risarcire i danni al danneggiato (responsabilità civile), altra cosa è essere punito per aver fatto danni (responsabilità penale). In quest’ultimo caso, se investiamo un pedone siamo imputabili per lesioni colpose, anche se si trovava su una ciclabile. Varranno le regole di prudenza dette prima, infatti, solo l’imprevedibilità del fatto unita alla vostra attenzione escluderebbe una responsabilità penale. Non sentitevi i padroni delle ciclabili, perché non lo siete, se un pedone invade la vostra ciclabile l’unica cosa certa è che dovete rallentare ed evitarlo, magari invitandolo cortesemente a lasciare la ciclabile. Ovviamente, se arriva all’improvviso dal cielo, magari planando nella notte, potrete fare poco per evitarlo, ma questa è un’altra storia. Siate prudenti.
                                                                      Avv. Simone Morgana
                                                                      Ufficio Legale Fiab





Quante persone si possono portare su una bici?


"Incredibile, ieri, dopo essere stato investito da un auto, la polizia locale mi ha contravvenzionato, anche perché trasportavo, come tutte le mattine, i miei due figli a scuola, regolarmente posizionati sui seggiolini." Francesco

Questa vicenda, così descritta, presenta subito il carattere della illiceità, di ciò che non è lecito. Infatti, si descrive come “regolare” il trasporto di due bambini su una bicicletta tradizionale e genera meraviglia l’intervento della polizia che sanziona questa procedura. Capovolgo subito la prospettiva quotidiana dicendovi che trasportare due bambini su una bici tradizionale, anche se su seggiolini conformi alle norme di legge, è una cosa irregolare, non possiamo farlo.
Il cosiddetto velocipede (la bici), come spesso mi piace dire, subisce il Codice della Strada, con le sue stranezze e le sue imposizioni. La nostra “carta delle regole”, all’art.182, comma 5, precisa che il conducente maggiorenne, su una bici tradizionale, può portare un solo bambino fino a otto anni d’età. Questa condizione è tassativa e non interpretabile in senso estensivo. La “ratio” è quella di considerare tale peso ulteriore una condizione destabilizzante per la conduzione del mezzo. Difatti, la prima parte del comma 5, specifica che è vietato trasportare altre persone (pluralmente inteso) sul velocipede (la bici) a meno che questo non sia appositamente costruito e attrezzato. Una cargo bike, per esempio, o un carrellino, ci consentono di ampliare il numero dei soggetti trasportati, pur restando nei limiti dimensionali richiesti dalla legge, 1,30 m di larghezza, 3,00 m di lunghezza, 2,20 m di altezza (art. 50, comma 2 C.d.S.) Tutto questo senza incidere, almeno secondo norma, sulla conducibilità del mezzo. Nel caso di specie, essere coinvolti in un sinistro mentre trasportiamo due bambini su una bici tradizionale, ci espone ad una probabile individuazione di corresponsabilità nella causazione dello stesso, perché abbiamo inciso negativamente sulla conducibilità della bici. Pertanto, subiremo una duplice sanzione: una diretta e sicura, per violazione delle norme citate, ed una successiva e probabile, per il sorgere di una componente risarcitoria parziale in favore dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro.

                                                       Avv. Simone Morgana
                                                        Ufficio Legale Fiab

Nessun commento:

Posta un commento