Per queste ragioni è nato a livello nazionale l'Ufficio Legale Fiab, con lo scopo specifico di sviluppare un bagaglio di conoscenze tecnico giuridiche basate sullo specifico settore della mobilità ciclistica.
A livello locale ogni associazione può offrire il proprio sostegno agli iscritti, fornendo le informazioni necessarie per realizzare la concreta tutela, preventiva e successiva, dei diritti di chi si muove in bicicletta.
Fiab Gela ha un proprio sportello informativo sui diritti del ciclista ed è direttamente collegata all'Ufficio Legale nazionale Fiab. Questo per offrire sempre aiuto e assistenza a chi crede di avere subito un'ingiustizia mentre si muoveva sulla propria bici.
Le tematiche di seguito trattate dai nostri esperti riguardano, in maniera anche divulgativa, esempi pratici di tutela del ciclista e di sviluppo delle questioni di diritto connesse alla mobilità ciclistica.
La telecamera sulla bici e la prova in giudizio
" Ma se portassi con me una telecamera sempre accesa, in caso di incidente potrei usarla per tutelarmi?"
La
domanda affascina il giurista e ci pone davanti all’ipotesi logica secondo la
quale un supporto video può essere utile a provare le nostre ragioni.
L’utilizzo di una piccola telecamera a bordo della bici è ormai cosa abbastanza
comune tra chi pratica la mountain bike. Lo strumento registra la nostra uscita
a fini turistici e solo in via incidentale può trasformarsi in vera
testimonianza avente possibile valore probatorio.
In
città la pratica non è diffusa, ma sul piano giuridico potrebbe diventare un
valido aiuto contro i soprusi che il ciclista giornalmente si trova a subire
quale utente debole della strada.
Ad
assistere il pedalatore che intende tutelarsi con questo metodo è l’art.2712
del Codice Civile, che recita: “ Le
riproduzioni fotografiche o cinematografiche, (…) e, in genere, ogni altra
rappresentazione meccanica di fatti o cose, formano piena prova dei fatti o
delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne
disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. In termini
processuali significa che il ciclista investito può fornire la prova video
dell’incidente, che avrà pieno valore probatorio, a meno che controparte non
affermi che tale rappresentazione non sia veritiera, disconoscendola.
Ovviamente tale disconoscimento dovrà essere tempestivo (nei termini di legge)
e supportato da adeguata motivazione, con l’indicazione di elementi attestanti
la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Su questo la
nostra Corte di Cassazione è stata sempre molto chiara.
Pertanto,
utilizzare una piccola telecamera potrà certamente essere utile per far valere
le nostre ragioni in giudizio, fermo restando che la nostra vena registica
dovrà comunque affiancarsi ad una costante prudenza nella guida. Infatti, è
meglio un video noioso che un sinistro fastidioso.
Avv. Simone Morgana
Ufficio Legale Fiab
Il pedone, il ciclista e la ciclabile
"Ho
investito un pedone lungo una ciclabile, posso essere considerato responsabile?"
Le
ciclabili ci fanno sentire sicuri, come se ci muovessimo in un territorio
protetto. Eppure questo senso di protezione non può essere considerato totale.
L’essere su una ciclabile ci impone comunque di procedere con prudenza e
diligenza, visto che la bici è comunque un mezzo di trasporto. Questi concetti
sono spesso dimenticati e siamo convinti che sulle ciclabili avremo sempre
ragione in caso di incidente. Purtroppo non è così. Il nostro codice civile
prevede per la circolazione dei veicoli la piena responsabilità di chi investe
una persona (Art.2054), a meno che non si dimostri di avere fatto il possibile
per evitarlo. Quello che importa è la dinamica dell’evento. Se mi trovo su una
ciclabile in rettilineo, con ampia visibilità e in lontananza mi accorgo di un
pedone che cammina, investendolo dovrò pagargli i danni. Questo perché anche se
il pedone non doveva esserci io potevo benissimo evitarlo. Cosa diversa è l’evento
imprevedibile: un pedone che all’improvviso, correndo, invade la ciclabile; che
staziona all’uscita di una curva cieca, magari di sera. In queste situazioni è
certamente più probabile avere ragione, ma non ne abbiate sempre la certezza,
spesso una percentuale di corresponsabilità è in agguato. Ricordatevi che una
cosa è risarcire i danni al danneggiato (responsabilità civile), altra cosa è
essere punito per aver fatto danni (responsabilità penale). In quest’ultimo
caso, se investiamo un pedone siamo imputabili per lesioni colpose, anche se si
trovava su una ciclabile. Varranno le regole di prudenza dette prima, infatti, solo
l’imprevedibilità del fatto unita alla vostra attenzione escluderebbe una
responsabilità penale. Non sentitevi i padroni delle ciclabili, perché non lo
siete, se un pedone invade la vostra ciclabile l’unica cosa certa è che dovete
rallentare ed evitarlo, magari invitandolo cortesemente a lasciare la
ciclabile. Ovviamente, se arriva all’improvviso dal cielo, magari planando
nella notte, potrete fare poco per evitarlo, ma questa è un’altra storia. Siate
prudenti.
Avv. Simone Morgana
Ufficio Legale Fiab
Quante persone si possono portare su una bici?
"Incredibile,
ieri, dopo essere stato investito da un auto, la polizia locale mi ha
contravvenzionato, anche perché trasportavo, come tutte le mattine, i miei due
figli a scuola, regolarmente posizionati sui seggiolini." Francesco
Questa
vicenda, così descritta, presenta subito il carattere della illiceità, di ciò
che non è lecito. Infatti, si descrive come “regolare” il trasporto di due
bambini su una bicicletta tradizionale e genera meraviglia l’intervento della
polizia che sanziona questa procedura. Capovolgo subito la prospettiva
quotidiana dicendovi che trasportare due bambini su una bici tradizionale,
anche se su seggiolini conformi alle norme di legge, è una cosa irregolare, non
possiamo farlo.
Il
cosiddetto velocipede (la bici), come spesso mi piace dire, subisce il Codice
della Strada, con le sue stranezze e le sue imposizioni. La nostra “carta delle
regole”, all’art.182, comma 5, precisa che il conducente maggiorenne, su una
bici tradizionale, può portare un solo bambino fino a otto anni d’età. Questa
condizione è tassativa e non interpretabile in senso estensivo. La “ratio” è
quella di considerare tale peso ulteriore una condizione destabilizzante per la
conduzione del mezzo. Difatti, la prima parte del comma 5, specifica che è
vietato trasportare altre persone (pluralmente inteso) sul velocipede (la bici)
a meno che questo non sia appositamente costruito e attrezzato. Una cargo bike,
per esempio, o un carrellino, ci consentono di ampliare il numero dei soggetti
trasportati, pur restando nei limiti dimensionali richiesti dalla legge, 1,30 m
di larghezza, 3,00 m di lunghezza, 2,20 m di altezza (art. 50, comma 2 C.d.S.)
Tutto questo senza incidere, almeno secondo norma, sulla conducibilità del
mezzo. Nel caso di specie, essere coinvolti in un sinistro mentre trasportiamo
due bambini su una bici tradizionale, ci espone ad una probabile individuazione
di corresponsabilità nella causazione dello stesso, perché abbiamo inciso
negativamente sulla conducibilità della bici. Pertanto, subiremo una duplice
sanzione: una diretta e sicura, per violazione delle norme citate, ed una
successiva e probabile, per il sorgere di una componente risarcitoria parziale
in favore dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro.
Avv. Simone Morgana
Ufficio Legale Fiab
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